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giovedì 7 aprile 2011

ALLORA DIMETTETEVI!!!

Nel delirio di questi giorni, una cosa soltanto è assodata, la poltrona di Montecitorio non la lascia nessuno. Ormai è chiaro a tutti il cammino intrapreso dal governo, processo lampo per il Premier con relativa prescrizione. L’opposizione cosa fa? Per qualcuno, Cicchitto “Purtroppo la linea dell’opposizione e’ sempre quella della destabilizzazione permanente, e dello scontro frontale",…,“sinistra talebana”..ecc..,Bersani: "Loro hanno difficolta' a reggere il confronto. Noi continueremo a combattere…”..”scendiamo in piazza”…
Insomma tutto nella norma tutto come prima, solo una cosa sembrava aver aperto una speranza...Rosy Bindi: «Il momento è tale che non possiamo rispondere con i mezzi ordinari a una situazione straordinaria».. il senatore Ignazio Marino«Dobbiamo fare dei gesti eclatanti, come abbandonare tutti l’Aula e,perfino, dimetterci in massa per arrivare a nuove elezioni»..
Ecco la giusta soluzione. Se l’opposizione si dimettesse in massa il Presidente della Repubblica potrebbe sciogliere le camere e indire nuove elezioni.
L’art. 88 Cost. disciplina il potere di scioglimento delle Camere:
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o
anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.
Direte voi …ma non è possibile ..e invece.. Nessuna norma scritta disciplina le cause che portano allo scioglimento anticipato, però se ne possono individuare almeno tre: ragioni di opportunità politica segnalate da una consistente maggioranza dei partiti presenti in Parlamento; impossibilità di formare un governo che abbia la fiducia delle Camere; situazioni sociali o politiche particolari nelle quali è consigliabile il ricorso al voto popolare. La dottrina è divisa slla natura del decreto in caso di scioglimento anticipato: se sia un atto "complesso" nel quale la valutazione del Capo dello Stato e quella del Governo sostanzialmente concordano oppure se si tratti di un atto che rientra fra i poteri propri del Quirinale. In ogni caso, è il Presidente della Repubblica che - sentiti i presidenti delle Camere (per un parere obbligatorio ma non vincolante) - dispone lo scioglimento. Dopo aver ricevuto i presidenti dei due rami del Parlamento, il Capo dello Stato firma il DPR di scioglimento; in seguito, il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare lo schema di decreto col quale si fissa la data per lo svolgimento delle elezioni politiche e quella per la prima riunione delle nuove Camere. Anche quest'ultimo decreto è firmato dal Presidente della Repubblica. La disciplina della convocazione dei comizi elettorali è contenuta nell'articolo 11 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati (DPR 30 marzo 1957, n.361 riformulato con le successive modifiche).
OZZY

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